(Convenzione-art. 6)
                               Art. 6 
 
  Le spese di funzionamento dell'Assemblea unica, della Corte di 
giustizia unica  e  del  Comitato  economico  e  sociale  unico  sono
ripartite, in proporzioni eguali, fra le Comunita' interessate. 
  Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono stabilite di 
comune intesa dalle autorita' competenti di ogni Comunita'.