(CODICE CIVILE-art. 567)
                              Art. 567. 
 
           (Successione dei figli legittimati e adottivi). 
 
  Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. 
 
  I  figli  adottivi  sono  estranei  alla  successione  dei  parenti
dell'adottante.