Art. 571. (Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle). Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purche' in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore del terzo. Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la meta' della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota del terzo in favore di questi ultimi. Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dell'art. 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.