(CODICE CIVILE-art. 571)
                              Art. 571. 
 
     (Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle). 
 
  Se coi genitori o con uno soltanto di essi  concorrono  fratelli  e
sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione  del
medesimo per capi, purche' in nessun caso la quota, in cui  succedono
i genitori o uno di essi, sia minore del terzo. 
 
  Se vi  sono  fratelli  e  sorelle  unilaterali,  ciascuno  di  essi
consegue la meta' della quota che consegue ciascuno dei germani o dei
genitori, salva in ogni caso la quota del terzo in favore  di  questi
ultimi. 
 
  Se entrambi i genitori non  possono  o  non  vogliono  venire  alla
successione e  vi  sono  ulteriori  ascendenti  a  questi  ultimi  si
devolve, nel modo determinato dell'art. 569,  la  quota  che  sarebbe
spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.