Art. 572.
(Successione di altri parenti).
Se alcuno muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' altri
ascendenti, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione
si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza
distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.