(Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale-art. 17)
                               Art. 17 
                      Installazione di antenne 
 
 
   1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 209 del Codice nonche' le vigenti
norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della
salute pubblica. 
   2. L'installazione  dell'impianto  d'antenna  non  deve  provocare
turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.