Art. 532 
 
                  Allevamento e acquisto di animali 
 
1. L'Amministrazione alleva o  acquista  animali  per  soddisfare  le
esigenze delle Forze armate. 
2.  L'allevamento  e'  effettuato   in   organismi   che   provvedono
all'ammansimento e all'addestramento degli animali,  in  applicazione
delle  disposizioni  del  competente  organo  centrale  e  sotto   il
controllo del servizio veterinario militare. 
3. L'acquisto degli animali da parte degli organismi e' effettuato in
economia,  da  commissioni  nominate   dalla   competente   autorita'
logistica  centrale,  composte  da  tre  ufficiali  uno   dei   quali
appartenente al servizio veterinario. 
4. Le commissioni effettuano, con fondi anticipati  al  presidente  o
alla persona da lui designata, le spese per: 
a) l'acquisto di animali; 
b) lo svolgimento  di  accertamenti  clinico-diagnostici  finalizzati
all'accertamento dell'idoneita' fisica; 
c)  le  indennita'  e  le  spese  di  viaggio  del  personale   delle
commissioni; 
d) il mantenimento e il trasporto degli animali nonche' il  pagamento
dei diritti doganali; 
e) gli ulteriori oneri per l'acquisizione di animali. 
5. Per gli acquisti all'estero valgono,  in  quanto  applicabili,  le
norme del presente capo.