Art. 532 Allevamento e acquisto di animali 1. L'Amministrazione alleva o acquista animali per soddisfare le esigenze delle Forze armate. 2. L'allevamento e' effettuato in organismi che provvedono all'ammansimento e all'addestramento degli animali, in applicazione delle disposizioni del competente organo centrale e sotto il controllo del servizio veterinario militare. 3. L'acquisto degli animali da parte degli organismi e' effettuato in economia, da commissioni nominate dalla competente autorita' logistica centrale, composte da tre ufficiali uno dei quali appartenente al servizio veterinario. 4. Le commissioni effettuano, con fondi anticipati al presidente o alla persona da lui designata, le spese per: a) l'acquisto di animali; b) lo svolgimento di accertamenti clinico-diagnostici finalizzati all'accertamento dell'idoneita' fisica; c) le indennita' e le spese di viaggio del personale delle commissioni; d) il mantenimento e il trasporto degli animali nonche' il pagamento dei diritti doganali; e) gli ulteriori oneri per l'acquisizione di animali. 5. Per gli acquisti all'estero valgono, in quanto applicabili, le norme del presente capo.