Art. 533 
 
            Profilassi, polizia e assistenza veterinaria 
 
1.  Gli   organi   del   servizio   veterinario   militare   presenti
nell'organismo o destinati a tale incarico ovvero i veterinari civili
convenzionati, curano gli  animali  dell'Amministrazione  e  l'igiene
degli allevamenti, dei ricoveri e dell'alimentazione, e provvedono: 
a) alla prevenzione, diagnosi, ricovero, cura e riabilitazione  dalle
malattie; 
b) alla medicina legale, alla sanita' pubblica e polizia veterinaria. 
2. Nelle convenzioni con i veterinari civili e'  stabilito  l'importo
della retribuzione mensile o  della  visita.  Il  veterinario  civile
convenzionato, nell'adempimento delle proprie mansioni  tecniche,  si
attiene alle  disposizioni  degli  organi  del  servizio  veterinario
militare. 
3. Agli ufficiali veterinari o, in  mancanza,  ai  veterinari  civili
convenzionati e' affidata  la  direzione  sanitaria  delle  strutture
veterinarie per la cura di animali, istituita presso gli organismi. 
4. In casi di  estrema  urgenza,  previo  nulla  osta  dell'autorita'
logistica centrale competente, e' consentito il ricorso  a  strutture
veterinarie  civili  anche  non  convenzionate.  In   tal   caso   le
prestazioni sono retribuite secondo le tariffe vigenti. 
5. I materiali in  dotazione  e  quelli  destinati  al  consumo,  ivi
compresi i medicinali, necessari per il funzionamento delle strutture
veterinarie  di  cui  al  comma  2,  sono  consegnati   all'ufficiale
veterinario competente, ovvero al veterinario civile convenzionato. I
medicinali e il materiale per medicare gli animali, non forniti dalla
farmacia militare,  sono  acquistati  in  economia.  A  tal  fine  al
direttore  sanitario  delle   strutture   veterinarie   puo'   essere
attribuito un adeguato fondo permanente.