Art. 534 
 
Morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio  degli
                               animali 
 
1. Nel caso di morte di un animale il comandante dell'organismo: 
a)  ne  da'  immediata  comunicazione  all'organo  superiore   e   al
competente organo del servizio veterinario; 
b) chiede l'intervento dell'ufficiale  veterinario  per  l'esecuzione
dell'esame necroscopico, se il decesso non e' avvenuto a  seguito  di
malattia per la quale e' gia' stata accertata la diagnosi; 
c) procede all'accertamento di eventuali responsabilita'  secondo  le
disposizioni di cui al capo III. 
2. Gli  animali  non  piu'  idonei  a  continuare  il  servizio  sono
riformati  con  deliberazione  di  una   commissione   nominata   dal
comandante dell'organismo, composta  da  tre  ufficiali  di  cui  uno
veterinario. A seguito della deliberazione  di  riforma,  l'autorita'
logistica centrale concede l'autorizzazione per: 
a) la vendita secondo le disposizioni di cui all'articolo 421; 
b)  la  cessione  gratuita,  secondo  le  modalita'  definite   nelle
istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4. 
3. La cessione gratuita e' effettuata a favore di: 
a) enti, amministrazioni pubbliche ed  enti  zoofili  o  associazioni
dotate di personalita' giuridica; 
b) privati cittadini che ne facciano richiesta; 
c) universita' per le esigenze delle facolta' di medicina veterinaria
o di altri istituti scientifici. 
4. Il comandante dell'organismo,  se  la  situazione  patologica  sia
incurabile e comporti sofferenze  per  l'animale  o  se  la  custodia
dell'animale determini una situazione di pericolo, puo', su  proposta
dell'ufficiale  veterinario   competente,   autorizzare   l'eutanasia
dell'animale e procedere secondo quanto previsto al comma 1. 
5. Gli animali idonei, ma  in  soprannumero  rispetto  alle  esigenze
della Forza armata,  possono  essere  dichiarati  fuori  servizio  e,
previa autorizzazione della competente autorita' logistica  centrale,
alienati, secondo le norme di cui all'articolo 421, ovvero  ceduti  a
pagamento, in seguito a specifica richiesta effettuata  da  Forze  di
polizia  a  ordinamento  militare,  da  organizzazioni  di   pubblica
utilita' e da organizzazioni civili convenzionate  con  il  Ministero
della difesa o con la Forza armata.