Art. 535 Attivita' ippica militare 1. Le spese attinenti all'attivita' ippica militare, comprese le spese per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e di cavalli, sono a carico dell'Amministrazione. 2. Le spese per l'attivita' ippica svolta dal personale delle Forze armate, impegnato in competizioni di livello internazionale, nazionale e regionale, possono essere sostenute con il concorso di risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da istituzioni internazionali e nazionali, o con contributi di natura privata. L'Amministrazione consente la partecipazione di privati alla gestione di programmi inerenti all'attivita' ippica militare. Promuove o costituisce organismi senza scopo di lucro, per assicurare il migliore impiego delle risorse conferite. 3. Le Forze armate, secondo i propri programmi, obiettivi, disponibilita' ed esigenze tecnico-operative, predispongono le norme relative alla assegnazione dei premi vinti dai militari.