Art. 535 
 
                      Attivita' ippica militare 
 
1. Le spese attinenti  all'attivita'  ippica  militare,  comprese  le
spese per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e di  cavalli,
sono a carico dell'Amministrazione. 
2. Le spese per l'attivita' ippica svolta dal personale  delle  Forze
armate,  impegnato  in  competizioni   di   livello   internazionale,
nazionale e regionale, possono essere sostenute con  il  concorso  di
risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da istituzioni
internazionali e nazionali,  o  con  contributi  di  natura  privata.
L'Amministrazione consente la partecipazione di privati alla gestione
di programmi  inerenti  all'attivita'  ippica  militare.  Promuove  o
costituisce  organismi  senza  scopo  di  lucro,  per  assicurare  il
migliore impiego delle risorse conferite. 
3.  Le  Forze  armate,  secondo  i   propri   programmi,   obiettivi,
disponibilita' ed esigenze tecnico-operative, predispongono le  norme
relative alla assegnazione dei premi vinti dai militari.