Art. 536 
 
            Cavalli di proprieta' del personale militare 
 
1. I cavalli di proprieta'  del  personale  militare  possono  essere
tenuti nelle scuderie dell'Amministrazione militare, con spese per il
mantenimento  e  la  stabulazione  a  carico  dei  proprietari.  Tali
cavalli,  su  richiesta  del  personale  militare,   possono   essere
riconosciuti di servizio, da parte dell'Amministrazione, se  ritenuti
utili per particolari esigenze di  impiego,  ovvero  per  l'attivita'
agonistica, previo accertamento dell'idoneita' tecnica e sanitaria  e
del  valore  commerciale  a  cura  di  apposita  commissione.   Della
commissione, nominata dal  comandante  dell'organismo,  fa  parte  un
ufficiale  veterinario.  I  cavalli  riconosciuti  di  servizio  sono
iscritti in appositi registri dell'organismo  che  provvede  al  loro
mantenimento e stabulazione nei limiti e con le  modalita'  stabilite
dall'autorita' logistica centrale.