Art. 536 Cavalli di proprieta' del personale militare 1. I cavalli di proprieta' del personale militare possono essere tenuti nelle scuderie dell'Amministrazione militare, con spese per il mantenimento e la stabulazione a carico dei proprietari. Tali cavalli, su richiesta del personale militare, possono essere riconosciuti di servizio, da parte dell'Amministrazione, se ritenuti utili per particolari esigenze di impiego, ovvero per l'attivita' agonistica, previo accertamento dell'idoneita' tecnica e sanitaria e del valore commerciale a cura di apposita commissione. Della commissione, nominata dal comandante dell'organismo, fa parte un ufficiale veterinario. I cavalli riconosciuti di servizio sono iscritti in appositi registri dell'organismo che provvede al loro mantenimento e stabulazione nei limiti e con le modalita' stabilite dall'autorita' logistica centrale.