Art. 537 Cessione di cavalli ai militari 1. L'Amministrazione puo' cedere, a pagamento, ai militari che si trovano in particolari condizioni di impiego, cavalli di sua proprieta', con le modalita' stabilite dalla competente autorita' logistica centrale. La cessione si perfeziona con il verbale di stima e consegna del quadrupede, sottoscritto dalla commissione di cui all'articolo 536 e dal militare acquirente. 2. I militari possono comunque acquistare un cavallo dall'Amministrazione, nel rispetto delle istruzioni di Forza armata, scegliendo tra i cavalli classificati in soprannumero rispetto alle esigenze istituzionali dalla competente autorita' logistica centrale. 3. Il versamento in tesoreria del prezzo dei cavalli ceduti a pagamento ai militari, e' effettuato dall'organismo al termine del periodo di garanzia e costituisce provento riassegnabile. 4. I militari che hanno acquistato cavalli dall'Amministrazione non possono venderli prima che siano trascorsi quattro anni dalla data dell'acquisto. 5. Trascorso tale periodo, i militari, prima di vendere un cavallo acquistato dall'Amministrazione, ne danno tempestiva comunicazione, per via gerarchica, alla competente autorita' logistica centrale. Entro trenta giorni dalla data della comunicazione, l'Amministrazione puo' acquistare il cavallo se il militare proprietario del quadrupede accetta il prezzo fissato da un' apposita commissione. 6. Ai militari che si trovino nelle particolari condizioni di impiego di cui al presente articolo e che intendano acquistare un cavallo dal commercio o dall'Amministrazione, possono essere concesse anticipazioni, nei limiti e con le modalita' fissate dall'autorita' logistica centrale, rimborsabili in quattro anni mediante ritenute sugli assegni. La concessione dell'anticipazione per l'acquisto di cavalli dal commercio e' subordinata all'accertamento dell'idoneita' tecnica e sanitaria e del valore commerciale dei cavalli in vendita.