Art. 91. 
 
  Le macchine molatrici devono essere munite di  adatto  poggiapezzi.
Questo  deve  avere  superficie  di  appoggio  piana  di   dimensione
appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile
ed il suo lato interno deve distare non piu' di  2  millimetri  dalla
mola, a meno che la natura del materiale  in  lavorazione  (materiali
sfaldabili) e la particolarita' di questa  non  richiedano,  ai  fini
della sicurezza, una maggiore distanza.