Art. 334. 
           Titolo di studio prescritto per l'insegnamento 
 
  1. Il personale docente deve essere fornito del  titolo  di  studio
legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso  le  scuole
magistrali o del titolo di studio di maturita' magistrale, rilasciato
dagli istituti magistrali.