Art. 339. 
               Sussidi alle scuole materne non statali 
  1. Alle scuole materne  non  statali  che  accolgono  gratuitamente
alunni di disagiate condizioni economiche e che somministrano ad essi
la  refezione  scolastica  gratuita,  il  Ministero  della   pubblica
istruzione, tenendo conto del numero degli  alunni  accolti  e  delle
condizioni  economiche  e  sociali  della  zona,  puo'  corrispondere
assegni,  premi,  sussidi  e  contributi  entro   il   limite   dello
stanziamento iscritto a  tal  fine  nello  stato  di  previsione  del
medesimo Ministero.