Art. 340. Ripartizione dello stanziamento di bilancio 1. Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l' erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini stabiliti dal Ministro, per il tramite dei provveditori agli studi che su di esse esprimono il loro motivato avviso, sentiti i pareri del consiglio scolastico provinciale e del comitato provinciale di assistenza e beneficienza. 2. Il Ministro, in base alle domande pervenute, compila il piano annuale di ripartizione delle somme di cui al comma 1, tenendo soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del Mezzogiorno, delle isole e delle localita' dichiarate economicamente depresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.