(Regolamento-art. 644)
 
                              Art. 644. 
 
 
  A cura del  ministero  delle  finanze,  col  concorso  delle  varie
amministrazioni centrali e sentiti,  ove  occorra,  il  consiglio  di
Stato e la Corte dei  conti,  sara'  provveduto  alla  revisione  dei
regolamenti, delle istruzioni e delle  disposizioni  sotto  qualsiasi
forma emanate, che riguardino gli ordinamenti contabili dei  servizi,
allo scopo di introdurvi le variazioni  necessarie  per  metterli  in
armonia con le disposizioni legislative sulla  contabilita'  generale
dello Stato e con quelle del presente  regolamento  e  di  apportarvi
tutte le semplificazioni opportune per un piu' spedito  funzionamento
dei singoli servizi. 
 
  Allo stesso fine saranno pure  riveduti  i  modelli  di  scritture,
registri, prospetti ed altri documenti attinenti  alla  contabilita',
prescritti dal presente o da altri regolamenti, da  istruzioni  o  da
disposizioni delle varie amministrazioni centrali. 
 
  Con decreti Reali, su  proposta  del  ministro  delle  colonie,  di
concerto con quello delle finanze, sara' provveduto, entro  sei  mesi
dalla entrata in vigore  del  presente  regolamento,  alla  revisione
degli attuali ordinamenti amministrativo-contabili delle colonie, per
metterli in armonia con le disposizioni legislative  e  regolamentari
vigenti nel Regno, tenendo conto  delle  peculiari  necessita'  delle
colonie stesse.