(Regolamento-art. 646)
 
                              Art. 646. 
 
 
  I progetti di regolamento di pubblica amministrazione, d'istruzioni
o di altre disposizioni di  carattere  continuativo,  concernenti  la
contabilita'  e  i  servizi  amministrativi  che  abbiano  con   essa
attinenza,  debbono  essere  sottoposti  al  preventivo   esame   del
ministero delle finanze (ragioneria generale). 
 
  Quando occorra sentire su detti progetti  il  consiglio  di  Stato,
viene  a  questo  comunicato  lo  schema  concordato  col   ministero
suddetto. 
 
  I decreti Reali e ministeriali  che  approvano  i  regolamenti,  le
istruzioni o  le  disposizioni  di  cui  sopra,  vengono  emanati  di
concerto col ministro delle finanze. 
 
  Negli altri provvedimenti, che non abbiano forma di  decreto,  deve
farsi menzione dell'accordo preso col ministro medesimo. 
 
  Deve inoltre farsi sempre menzione  del  parere  del  consiglio  di
Stato, quando sia intervenuto.