(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 417)
                 Art. 417. (Art. 78 del Testo Unico) 
                               VEICOLI 

 
  I colli contenenti materie dal 1° al 7°, 10°-b) e 110 devono essere
trasportati in veicoli scoperti. 
  Possono  tuttavia,  qualunque  sia  il  numero  dei  colli,  essere
trasportati in veicoli coperti o tendonati: 
    a) i colli contenenti le materie indicate al comma  precedente  e
costituiti da sclidi fusti di metallo, a condizione che questi  siano
caricati con le aperture verso l'alto e stivati in modo tale che  non
possano ne' rotolare ne' rovesciarsi. 
  Tuttavia per le spedizioni che non avvengono per carico completo, i
fusti  metallici  contenenti  acido  fluoridrico  (1°h)  o  soluzioni
d'ipoclorito (110) non debbono oltrepassare  il  peso  di  75  kg.  e
quelli che contengono materiale del 3°-a) non debbono essere riempiti
oltre il 95% della loro capacita' (per l'idrazina 93%); 
    b) i colli costituiti da recipienti  fragili,  a  condizione  che
essi siano racchiusi,  con  interposizione  di  sostanze  idonee  che
formino tampone, in imballaggi protettori in legno o, se trattasi  di
materie del  1°,  3°,  5°,  16°-0),  in  cesti  metallici.  Allorche'
trattisi di acido nitrico del 1°-c) 2, o di miscele sulfonitriche del
1°-f) 2, racchiusi in recipienti fragili disposti con  interposizione
di sostanze idonee che formino tampone dentro casse in legno a pareti
piene, ogni collo non deve superare il peso di kg. 55; 
    c) gli estintori d'incendio contenenti acidi del 10; 
    d) gli accumulatori elettrici 1°-b) e 3°-b).