(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 418)
                 Art. 418. (Art. 78 del Testo Unico) 
                              CISTERNE 

 
  Le materie  della  classe  V,  il  cui  trasporto  in  cisterne  e'
autorizzato, sono le seguenti: le materie del 1° (ad eccezione  degli
accumulatori  elettrici,  dei  fanghi  di  piombo  contenenti   acido
solforico e dei residui acidi della depurazione degli olii minerali),
del 2°, del 3°-a),  l'acido  termico  (5°),  il  cloruro  di  tionile
cloro-solforico (SO) e le materie del 10° e dell'11°.