Art. 418. (Art. 78 del Testo Unico) CISTERNE Le materie della classe V, il cui trasporto in cisterne e' autorizzato, sono le seguenti: le materie del 1° (ad eccezione degli accumulatori elettrici, dei fanghi di piombo contenenti acido solforico e dei residui acidi della depurazione degli olii minerali), del 2°, del 3°-a), l'acido termico (5°), il cloruro di tionile cloro-solforico (SO) e le materie del 10° e dell'11°.