(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 419)
                 Art. 419. (Art. 78 del Testo Unico) 
                       TRASPORTO ALLA RINFUSA 

 
  Possono  essere  oggetto  di  trasporto  alla  rinfusa  per  carico
completo, i fanghi di piombo contenenti acido solforico (1°b) nonche'
le materie del 1°-c) e del 6°. 
  Per il trasporto delle materie del 1°c) il pianale del veicolo deve
essere ricoperto  da  uno  strato  di  spessore  adeguato  di  pietra
calcarea polverizzata o semplicemente spezzettata,  oppure  di  calce
spenta. 
  Per il trasporto dei fanghi di piombo  contenenti  acido  solforico
(1°-t) e delle materie del do, il cassone  del  veicolo  deve  essere
rivestito internamento di  piombo  o  di  uno  spessore  adeguato  di
cartone paraffinato o catramato e, se trattasi di veicolo  tendonato,
il tendone deve essere sistemato in modo tale che non passa venire  a
contatto col carico.