(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 420)
                 Art. 420. (Art. 78 del Testo Unico) 
                         PICCOLI CONTAINERS 

 
  I colli fragili e quelli che racchiudono materie del 1°, 3°-b), 4°,
7° e 10° non possono essere trasportati in piccoli containers. 
  I piccoli containers impiegati pur  I  trasporto  alla  rinfusa  di
bisolfato di soda  (60)  debbono  essere  rivestiti  internamente  di
piombo o di uno spessore adeguato di cartone paraffinato o catramato. 
  Il trasporto alla rinfusa dei fanghi  di  piombo  contenenti  acido
solforico del  1°-b)  o  residui  acidi  di  depurazione  degli  olii
minerali ("saureharz") del 1°-c),  non  deve  essere  effettuato  con
piccoli  piccoli  containers.  E'  vietato  trasportare  in   piccoli
containers-cisterna le materie liquide della classe  V  salvo  quello
del 1°-a), dal 1°-d) fino al 1°-i), 2°, 3° a),  l'acido  formico  del
5°, il cloruro di tionile e l'acido clorosolfonico dell'8°. I piccoli
containers cisterna impiegati per  il  trasporto  delle  materie  del
1°-a), dal 1° fino al 1°-i), 2°, 3° a), dell'acido  formico  del  5°,
del cloruro di tionile e dell'acido  clorosolforico  dell'8°,  devono
essere idonei allo scopo e dare ogni garanzia di poter resistere alle
sollecitazioni prevedibili nelle condizioni normali  di  trasporto  e
alle pressioni che possano generarsi all'interno di essi per  effetto
della temperatura.