(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 421)
                 Art. 421. (Art. 78 del Testo Unico) 
                PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI 

 
  I colli fragili devono essere stivati  in  modo  da  impedire  ogni
spostamento e ogni spargimento del contenuto. 
  Tutti i colli contenenti  materie  del  1°c)  2  e  1°f)  2  devono
poggiare su di un pianale solido, essere sistemati  in  modo  che  le
loro aperture siano dirette verso l'alto e essere stivati in modo che
non possano rovesciarsi. E' vietato  impiegare  materiali  facilmente
infiammabili per stivare tali colli sui veicoli. 
  I veicoli destinati a contenere colli che racchiudono  materie  del
1°e) 2 e 1° f) 2 devono essere puliti con  cura  e,  in  particolare,
resi sgombri da ogni residuo di sostanze combustibili (paglia,  carta
e simili).