(Regolamento-art. 653)
 
                              Art. 653. 
 
  I contabili, consegnatari, magazzinieri ed economi che maneggiano o
hanno in consegna materie, libri,  bollettari  o  cose  dello  Stato,
eccettuati quelli indicati nel  secondo  comma  dell'articolo  33  di
questo regolamento, presentano  il  conto  giudiziale  della  propria
gestione all'Amministrazione da  cui  immediatamente  dipendono,  nei
modi e colle forme stabilite  dai  regolamenti  speciali  di  ciascun
servizio. 
 
  La Ragioneria della rispettiva Amministrazione rivede il  conto  in
confronto alle proprie scritture, e ove lo riconosca regolare, appone
in piedi di esso il suo certificato di conformita'. 
 
  Se l'Amministrazione cui il contabile di materie ha  presentato  il
suo conto  sia  un  ufficio  provinciale  o  compartimentale,  questi
trasmette  il  conto  medesimo   col   certificato   di   conformita'
all'Amministrazione centrale competente.