Art. 653. I contabili, consegnatari, magazzinieri ed economi che maneggiano o hanno in consegna materie, libri, bollettari o cose dello Stato, eccettuati quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 33 di questo regolamento, presentano il conto giudiziale della propria gestione all'Amministrazione da cui immediatamente dipendono, nei modi e colle forme stabilite dai regolamenti speciali di ciascun servizio. La Ragioneria della rispettiva Amministrazione rivede il conto in confronto alle proprie scritture, e ove lo riconosca regolare, appone in piedi di esso il suo certificato di conformita'. Se l'Amministrazione cui il contabile di materie ha presentato il suo conto sia un ufficio provinciale o compartimentale, questi trasmette il conto medesimo col certificato di conformita' all'Amministrazione centrale competente.