(Regolamento-art. 654)
 
                              Art. 654. 
 
  I conti giudiziali dei contabili di  materie  della  stessa  specie
possono,  ove  sia  reputato  conveniente  pel  loro  numero,  essere
riassunti in prospetti per provincie o  compartimenti  a  cura  delle
Intendenze  di  finanza  o   degli   altri   uffici   provinciali   o
compartimentali, oppure in prospetti generali a cura della competente
Amministrazione centrale. 
 
  In tali casi i conti dei contabili sono trasmessi  alla  Corte  dei
conti insieme coi prospetti suaccennati.