Art. 654. I conti giudiziali dei contabili di materie della stessa specie possono, ove sia reputato conveniente pel loro numero, essere riassunti in prospetti per provincie o compartimenti a cura delle Intendenze di finanza o degli altri uffici provinciali o compartimentali, oppure in prospetti generali a cura della competente Amministrazione centrale. In tali casi i conti dei contabili sono trasmessi alla Corte dei conti insieme coi prospetti suaccennati.