(Regolamento-art. 655)
 
                              Art. 655. 
 
  Il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare: 
 
    a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al  principio
dell'esercizio o della gestione; 
 
    b)  gli  oggetti  e  le  materie  avuti  in  consegna  nel  corso
dell'esercizio o della gestione; 
 
    c)  il  credito  per  gli  oggetti  e  le  materie   distribuite,
somministrate o altrimenti esitate; 
 
    d) le materie e gli oggetti che son rimasti esistenti al  termine
dell'esercizio o della gestione. 
 
  Il debito e il credito  anzidetti  debbono  essere  dimostrati  nei
conti distintamente non solo secondo la  specie,  la  qualita'  e  le
categorie in cui le materie e gli oggetti sono classificati, ma anche
secondo le nomenclature stabilite dall'Amministrazione, e secondo  il
valore risultante dagli inventari o dalle tariffe  generali  adottate
per taluni servizi. 
 
  Le materie che per la loro natura o per la tenuita' del valore sono
suscettive di essere riunite, possono  essere  presentate  nel  conto
sotto una medesima unita', o raggruppate collettivamente  secondo  la
classificazione     stabilita     dalle     nomenclature     adottate
dall'Amministrazione. 
 
  Ogni operazione di entrata,  di  uscita,  di  trasformazione  e  di
consumazione, delle materie o di oggetti, dev'essere giustificata nei
conti dei singoli contabili dai documenti che, in  conformita'  degli
speciali regolamenti,  comprovino  la  regolarita'  della  operazione
stessa.