(Regolamento-art. 657)
 
                              Art. 657. 
 
  Di regola, la base di ogni conto in materia consiste negl'inventari
visti e verificati dall'Amministrazione. 
 
  In via di eccezione da riconoscersi  ammissibile  dalla  Corte  dei
conti il conto in materia di un contabile che abbia gerito  nell'anno
anteriore  puo'  partire  dal  conto  precedente   che   ne   riporti
esattamente i resti, o da certificati  amministrativi  attestanti  la
esistenza  degli  oggetti  in  magazzino  dichiarati  conformi   alle
risultanze dei propri registri dai ministeri competenti.