Art. 657. Di regola, la base di ogni conto in materia consiste negl'inventari visti e verificati dall'Amministrazione. In via di eccezione da riconoscersi ammissibile dalla Corte dei conti il conto in materia di un contabile che abbia gerito nell'anno anteriore puo' partire dal conto precedente che ne riporti esattamente i resti, o da certificati amministrativi attestanti la esistenza degli oggetti in magazzino dichiarati conformi alle risultanze dei propri registri dai ministeri competenti.