(Testo unico imposte sui redditi-art. 363)
                              ART. 363 
      Deducibilita' dell'IMU relativa agli immobili strumentali 
       (articolo 1, comma 772, legge 27 dicembre 2019, n. 160) 
 
1.  L'imposta  municipale  unica   (IMU)   relativa   agli   immobili
strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di
impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.
La medesima imposta e' indeducibile ai  fini  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive. Le disposizioni di cui al presente  comma
si applicano anche  all'IMI  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,
istituita con la legge provinciale 23 aprile  2014,  n.  3,  all'IMIS
della  provincia  autonoma  di  Trento,  istituita   con   la   legge
provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta locale immobiliare
autonoma (ILIA) della regione Friuli-Venezia Giulia, istituita  dalla
legge regionale 14 novembre 2022, n. 17.