(Convenzione-art. 8)
                               Art. 8 
 
  La presente Convenzione redatta in unico esemplare in lingua 
tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese,
i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositata negli
archivi del Governo  della  Repubblica  italiana  che  provvedera'  a
rimetterne copia certificata conforme a ciascuno  dei  Governi  degli
altri Stati firmatari. 
  In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le 
loro firme in calce alla presente Convenzione. 
 
  Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. 
          P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS 
          ADENAUER HALLSTEIN 
          PINEAU M. FAURE 
          Antonio SEGNI Gaetano MARTINO 
          BECH Lambert SCHAUS 
          J. LUNS J. LINTHORST HOMAN 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA