(Atto Finale)
                             ATTO FINALE 
 
  LA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA PER IL MERCATO COMUNE  E  L'EURATOM,
istituita a Venezia il 29  maggio  1956  dai  Ministri  degli  affari
esteri del Regno del Belgio, della Repubblica federale  di  Germania,
della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del  Granducato
del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, che ha continuato i suoi
lavori a Bruxelles e, al termine di questi, si e' riunita a  Roma  il
25 marzo 1957, ha redatto i testi seguenti: 
 
                                  I 
1. Trattato che istituisce la Comunita'  economica  europea,  e  suoi
   allegati, 
2. Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti, 
3. Protocollo relativo a commercio interno tedesco e ai problemi  che
   vi si connettono, 
4. Protocollo relativo a talune disposizioni riguardanti la Francia, 
5. Protocollo concernente l'Italia, 
6. Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, 
7. Protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da  taluni
   paesi che beneficiano d'un regime particolare all'importazione  in
   uno degli Stati membri, 
8. Protocollo  relativo  al  regime  da  applicare  ai  prodotti   di
   competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio  nei
   confronti  dell'Algeria  e  dei  dipartimenti  d'oltremare   della
   Repubblica francese, 
9. Protocollo concernente gli oli minerali e taluni loro derivati, 
10. Protocollo relativo all'applicazione del Trattato che  istituisce
   la Comunita' economica europea alle parti non  europee  del  Regno
   dei Paesi Bassi, 
11. Convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi  e
   territori d'oltremare alla Comunita', e suoi allegati, 
12. Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni
   di banane, 
13. Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni
   di caffe' verde. 
 
                                 II 
 
1. Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea  della   energia
   atomica, e suoi allegati, 
2. Protocollo relativo all'applicazione del Trattato  che  istituisce
   la Comunita' europea dell'energia atomica alle parti  non  europee
   del Regno dei Paesi Bassi 
 
                                 III 
 
  Convenzione relativa a talune  istituzioni  comuni  alle  Comunita'
europee. 
  Al momento di firmare questi testi, la Conferenza  ha  adottato  le
dichiarazioni sotto elencate ed allegate al presente atto: 
1. Dichiarazione comune relativa  alla  cooperazione  con  gli  Stati
   membri delle organizzazioni internazionali, 
2. Dichiarazione comune concernente Berlino, 
3. Dichiarazione  d'intenzioni   ai   fini   dell'associazione   alla
   Comunita' economica europea dei  Paesi  indipendenti  appartenenti
   alla zona del franco, 
4. Dichiarazione  d'intenzioni   ai   fini   dell'associazione   alla
   Comunita' economica europea del Regno di Libia, 
5. Dichiarazione d'intenzioni relativa alla  Somalia  attualmente  in
   amministrazione fiduciaria della Repubblica italiana, 
6. Dichiarazione  d'intenzioni   ai   fini   dell'associazione   alla
   Comunita' economica europea del Surinam e delle Antille olandesi. 
  La Conferenza ha preso  atto  altresi'  delle  dichiarazioni  sotto
elencate ed allegate al presente atto: 
1. Dichiarazione del Governo della Repubblica  federale  di  Germania
   relativa alla definizione dei cittadini tedeschi, 
2. Dichiarazione del Governo della Repubblica  federale  di  Germania
   relativa all'applicazione dei Trattati a Berlino, 
3. Dichiarazione del Governo della Repubblica Francese relativa  alle
   domande di brevetto che coprono cognizioni sottoposte a un  regime
   di segretezza per ragioni attinenti alla difesa. 
  Infine, la Conferenza ha deciso di elaborare ulteriormente: 
1. Il  Protocollo  sullo  Statuto  della  Corte  di  giustizia  della
   Comunita' economica europea, 
2. Il Protocollo sui privilegi e immunita' della Comunita'  economica
   europea, 
3. Il  Protocollo  sullo  Statuto  della  Corte  di  giustizia  della
   Comunita' europea dell'energia atomica, 
4. Il Protocollo sui privilegi e immunita'  della  Comunita'  europea
   dell'energia atomica. 
  I protocolli 1 e 2 saranno allegati al Trattato che  istituisce  la
Comunita' economica europea e i protocolli 3 e 4 saranno allegati  al
Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. 
 
  In fede di che, i plenipotenziari  sottoscritti  hanno  apposto  le
loro firme in calce al presente Atto finale. 
 
  Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette. 
          P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS 
          ADENAUER HALLSTEIN 
          PINEAU M. FAURE 
          Antonio SEGNI Gaetano MARTINO 
          BECH Lambert SCHAUS 
          J. LUNS J. LINTHORST HOMAN 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
                                - - - 
Dichiarazione comune relativa alla cooperazione con gli Stati  membri
                 delle Organizzazioni internazionali 
 
  I GOVERNI DEL  REGNO  DEL  BELGIO,  DELLA  REPUBBLICA  FEDERALE  DI
GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA  ITALIANA,  DEL
GRANDUCATO DEI LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI, 
  All'atto della firma dei Trattati  che  istituiscono  tra  loro  la
Comunita' economica europea,  e  la  Comunita'  europea  dell'energia
atomica, 
  Consapevoli  delle  responsabilita'  che  assumono  nei   confronti
dell'avvenire dell'Europa unificando i loro mercati, ravvicinando  le
loro economie e definendo in questo campo i principi e  le  modalita'
di una politica comune, 
  Riconoscendo che l'istituzione fra loro di una unione doganale e di
una  stretta  collaborazione  nello  sviluppo  pacifico  dell'energia
nucleare, efficaci strumenti di progresso economico e  sociale,  deve
contribuire, noti soltanto alla loro prosperita' ma anche a quella di
altri paesi, 
  Solleciti di associare tali paesi alle  prospettive  di  espansione
che questa realizzazione offre, 
  Si dichiarano disposti a concludere, fin dall'entrata in vigore  di
tali Trattati, con gli altri paesi e in particolare nell'ambito delle
organizzazioni internazionali alle  quali  partecipano,  accordi  che
permettano di raggiungere tali obiettivi di  interesse  comune  e  di
garantire lo sviluppo armonioso dell'insieme degli scambi. 
 
                                - - - 
              Dichiarazione comune concernente Berlino 
 
  I GOVERNI DEL  REGNO  DEL  BELGIO,  DELLA  REPUBBLICA  FEDERALE  DI
GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA  ITALIANA,  DEL
GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI, 
  Avuto riguardo  alla  situazione  particolare  di  Berlino  e  alla
necessita' di apportarle l'appoggio del mondo libero, 
  Solleciti  di  confermare  la  solidarieta'  che  li  unisce   alla
popolazione di Berlino, 
  Adopreranno i loro buoni uffici  nella  Comunita'  perche'  vengano
adottate tutte le  misure  necessarie  per  agevolare  la  situazione
economica e sociale di Berlino, favorirne lo sviluppo e garantirne la
stabilita' economica. 
 
                                - - - 
Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione  alla  Comunita'
economica europea dei Paesi indipendenti appartenenti alla  zona  del
                               franco. 
 
  I GOVERNI DEL  REGNO  DEL  BELGIO,  DELLA  REPUBBLICA  FEDERALE  DI
GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA  ITALIANA,  DEL
GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI, 
  Prendendo in considerazione gli accordi e convenzioni di  carattere
economico, finanziario e monetario conclusi  tra  la  Francia  e  gli
altri Paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco, 
  Solleciti di mantenere e intensificare le correnti tradizionali  di
scambi fra gli Stati membri della Comunita' economica europea e  tali
Paesi indipendenti,  e  di  contribuire  allo  sviluppo  economico  e
sociale di questi ultimi. 
  Si dichiarano pronti, fin dall'entrata in vigore  del  Trattato,  a
proporre  a  tali  Paesi  negoziati  diretti  alla   conclusione   di
convenzioni di associazione economica alla Comunita'. 
 
                                - - - 
Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione  alla  Comunita'
               economica europea del Regno della Libia 
 
  I GOVERNI DEL  REGNO  DEL  BELGIO,  DELLA  REPUBBLICA  FEDERALE  DI
GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA  ITALIANA,  DEL
GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI, 
  Prendendo in  considerazione  i  vincoli  economici  esistenti  fra
l'Italia e il Regno di Libia, 
  Solleciti di mantenere e intensificare le  tradizioni  correnti  di
scambi fra gli Stati membri della Comunita' e il Regno di Libia e  di
contribuire allo sviluppo economico e sociale di quest'ultimo, 
  Si dichiarano pronti, fin dall'entrata in vigore  dei  Trattato,  a
proporre al Regno di Libia  negoziati  diretti  alla  conclusione  di
convenzioni di associazione economica alla Comunita'. 
 
                                - - - 
Dichiarazione  d'intenzioni  relativa  alla  Somalia  attualmente  in
        amministrazione fiduciaria della Repubblica italiana 
 
  I GOVERNI DEL  REGNO  DEL  BELGIO,  DELLA  REPUBBLICA  FEDERALE  DI
GERMANIA DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA,  DEL
GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI, 
  Solleciti, al momento di firmare il  Trattato  che  istituisce  tra
loro la Comunita' economica europea, di precisare  la  portata  delle
disposizioni degli articoli 131 e 227 di detto Trattato,  considerato
che, a mente dell'art. 24 dell'Accordo di tutela  per  il  territorio
della Somalia, l'amministrazione italiana di  tale  territorio  avra'
termine il 2 dicembre 1960, 
  Hanno convenuto di riservare alle Autorita'  che  assumeranno  dopo
tale data la responsabilita'  delle  relazioni  con  l'esterno  della
Somalia, la facolta' di confermare l'associazione di tale  territorio
alla Comunita', e si dichiarano pronti, ove  necessario,  a  proporre
alle  suddette  Autorita'  negoziati  diretti  alla  conclusione   di
convenzioni d'associazione economica alla Comunita'. 
 
                                - - - 
Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione  alla  Comunita'
       economica europea del Surinam e delle Antille olandesi. 
 
  I GOVERNI DEL  REGNO  DEL  BELGIO,  DELLA  REPUBBLICA  FEDERALE  DI
GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA  ITALIANA,  DEL
GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI, 
  Prendendo in considerazione gli stretti  vincoli  che  uniscono  le
Parti del Regno dei Paesi Bassi, 
  Solleciti di mantenere e intensificare le tradizionali correnti  di
scambi fra gli Stati membri della Comunita' economica europea da  una
parte e il Surinam e le Antille olandesi dall'altra, e di contribuire
allo sviluppo economico e sociale di questi Paesi, 
  Si dichiarano pronti, fin dall'entrata in vigore dei Trattato  e  a
richiesta del Regno dei Paesi Bassi, ad aprire negoziati diretti alla
conclusione di convenzioni di associazione economica  del  Surinam  e
delle Antille olandesi alla Comunita'. 
 
                                - - - 
Dichiarazione del  Governo  della  Repubblica  federale  di  Germania
          relativa alla definizione dei cittadini tedeschi 
 
  All'atto della firma  del  Trattato  che  istituisce  la  Comunita'
economica europea e del Trattato che istituisce la Comunita'  europea
dell'energia  atomica,  il  Governo  della  Repubblica  federale   di
Germania fa la seguente dichiarazione: 
  "Per quanto riguarda la Repubblica federale  di  Germania,  devonsi
intendere per cittadini, tutti i Tedeschi nel  senso  definito  dalla
sua Legge fondamentale". 
 
                                - - - 
Dichiarazione del  Governo  della  Repubblica  federale  di  Germania
         relativa alla applicazione dei Trattati a Berlino. 
 
  Il Governo della Repubblica federale  di  Germania  si  riserva  il
diritto di dichiarare, all'atto del deposito dei propri strumenti  di
ratifica, che il  Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  economica
europea  e  il  Trattato  che   istituisce   la   Comunita'   europea
dell'energia atomica si applicano ugualmente al Land di Berlino. 
 
                                - - - 
Dichiarazione del Governo della  Repubblica  Francese  relativa  alle
domande di brevetto che coprono cognizioni sottoposte a un regime  di
            segretezza per ragioni attinenti alla difesa. 
 
  IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE, 
  Considerando  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  17  e  25,
paragrafo  2  del  Trattato  che  istituisce  la  Comunita'   europea
dell'energia atomica, 
  Si dichiara disposto ad  adottare  le  misure  amministrative  e  a
proporre al Parlamento  francese  le  misure  legislative  necessarie
affinche', fin dall'entrata in vigore del  Trattato,  le  domande  di
brevetto   che   proteggono   cognizioni   segrete   siano   seguite,
conformemente alla procedura normale, dal rilascio di brevetti con la
clausola del divieto di temporanea pubblicazione.