(CODICE CIVILE-art. 573)
                              Art. 573. 
 
                  (Successione dei figli naturali). 
 
  Le disposizioni relative alla successione  dei  figli  naturali  si
applicano quando la filiazione e' stata riconosciuta o giudizialmente
dichiarata, salvo quanto e' disposto d'all'art. 580.