Art. 574. (Concorso di figli naturali e legittimi). I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono meta' della quota che conseguono i legittimi, purche' complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredita'. I figli legittimi o i loro discendenti hanno facolta' di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.