(CODICE CIVILE-art. 574)
                              Art. 574. 
 
              (Concorso di figli naturali e legittimi). 
 
  I figli naturali, se concorrono con i figli  legittimi,  conseguono
meta'   della   quota   che   conseguono   i    legittimi,    purche'
complessivamente la quota dei figli legittimi non  sia  inferiore  al
terzo dell'eredita'. 
 
  I figli legittimi o i loro discendenti hanno facolta' di pagare  in
danaro o in beni immobili ereditari,  a  giusta  stima,  la  porzione
spettante ai figli naturali.