Art. 575. (Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore). Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredita'; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredita' diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.