(CODICE CIVILE-art. 575)
                              Art. 575. 
 
 (Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore). 
 
  Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del  genitore,  i
figli naturali conseguono due terzi dell'eredita'; se  concorrono  ad
un tempo con gli ascendenti e con il coniuge,  conseguono  l'eredita'
diminuita del quarto che spetta  agli  ascendenti  e  del  terzo  che
spetta al coniuge.