Art. 577. (Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore). Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non puo' o non vuole accettare l'eredita', se l'ascendente non lascia ne' coniuge, ne' discendenti o ascendenti, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, ne' altri parenti legittimi entro il terzo grado.