(CODICE CIVILE-art. 577)
                              Art. 577. 
 
(Successione del figlio naturale all'ascendente  legittimo  immediato
                         del suo genitore). 
 
  Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo  immediato  del
suo genitore che non  puo'  o  non  vuole  accettare  l'eredita',  se
l'ascendente non lascia ne' coniuge, ne'  discendenti  o  ascendenti,
ne'  fratelli  o  sorelle  o  loro  discendenti,  ne'  altri  parenti
legittimi entro il terzo grado.