(CODICE CIVILE-art. 578)
                              Art. 578. 
 
           (Successione dei genitori al figlio naturale). 
 
  Se il figlio naturale muore senza lasciar prole ne' coniuge, la sua
eredita' e' devoluta a quello dei genitori che lo ha  riconosciuto  o
del quale e' stato dichiarato figlio. 
 
  Se  e'  stato  riconosciuto  o  dichiarato  figlio  di  entrambi  i
genitori, l'eredita' spetta per meta' a ciascuno di essi. 
 
  Se uno solo dei genitori  ha  legittimato  il  figlio,  l'altro  e'
escluso dalla successione.