Art. 578. (Successione dei genitori al figlio naturale). Se il figlio naturale muore senza lasciar prole ne' coniuge, la sua eredita' e' devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale e' stato dichiarato figlio. Se e' stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredita' spetta per meta' a ciascuno di essi. Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l'altro e' escluso dalla successione.