(Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale-art. 18)
                               Art. 18 
Validita'    dei    documenti    per    l'esercizio    dell'attivita'
                           radioamatoriale 
 
 
   1. I documenti attestanti il rilascio di licenze  radioamatoriali,
trasformate   per   effetto   dell'articolo   125   del   Codice   in
autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione,  ai
sensi dell'articolo 107 del Codice, con validita'  di  dieci  anni  a
decorrere: 
   a) dalla data originaria della licenza  o  da  quella  dell'ultimo
rinnovo per i documenti in essere al 1° gennaio 2002; 
   b) dalla  data  di  scadenza  nel  caso  di  domande  di  rinnovo,
presentate entro il 31 dicembre 2001. 
   2. La data di scadenza decennale, a richiesta  degli  interessati,
va apposta sui  documenti,  abilitanti  all'esercizio  dell'attivita'
radioamatoriale, prorogati ai sensi di cui al comma 1. 
   3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori  sono  tenuti  a
produrre la dichiarazione di cui  al  modello  sub  allegato  A1  del
presente allegato.