Art. 18 Validita' dei documenti per l'esercizio dell'attivita' radioamatoriale 1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto dell'articolo 125 del Codice in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 107 del Codice, con validita' di dieci anni a decorrere: a) dalla data originaria della licenza o da quella dell'ultimo rinnovo per i documenti in essere al 1° gennaio 2002; b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre 2001. 2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all'esercizio dell'attivita' radioamatoriale, prorogati ai sensi di cui al comma 1. 3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 del presente allegato.