(Allegato n. 26 Adeguamento normativa attività radioamatoriale-art. 20)
                               Art. 20 
                  Autorizzazioni generali speciali 
 
 
   1. Qualora le associazioni radioamatoriali  legalmente  costituite
non siano  strutturate  statutariamente  in  sezioni  sul  territorio
nazionale, la dichiarazione di cui all'articolo 144  del  Codice,  va
prodotta  dalla  sede  legale  delle  associazioni  per  conto  delle
articolazioni locali.