Art. 538 
 
                         Attivita' ispettiva 
 
1. L'azione di controllo sulla gestione amministrativa e contabile e'
esercitata dall'Ufficio centrale  per  le  ispezioni  amministrative,
sulla base delle direttive  all'uopo  impartite  dal  Ministro  della
difesa. L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative ha cura di
coordinare l'attivita' ispettiva centrale e periferica con il Capo di
stato maggiore della difesa, il Segretario generale della  difesa,  i
Capi di stato maggiore di  Forza  armata  e  il  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri allo  scopo  di  evitare  di  incidere  sui
programmi addestrativi delle unita' operative delle Forze armate. 
2. L'attivita' ispettiva puo' essere ordinaria o straordinaria ed  e'
diretta o decentrata  a  seconda  che  sia  svolta,  rispettivamente,
dall'Ufficio centrale per le  ispezioni  amministrative,  ovvero  dai
competenti uffici del Segretariato generale della difesa, del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, dei comandi  territoriali  e  dei
comandi di grandi unita' autonome, per gli organismi dipendenti. 
3. Le ispezioni ordinarie, dirette o decentrate, sono effettuate,  di
massima, con cadenza annuale. Le ispezioni straordinarie,  dirette  o
decentrate sono  effettuate  quando  se  ne  ravvisa  la  necessita'.
Durante le ispezioni sono  presenti  gli  agenti  responsabili  della
gestione. 
4. Le ispezioni possono anche essere limitate a  particolari  settori
della gestione. 
5. Le  ispezioni  ordinarie  dirette  sono  effettuate  da  ufficiali
appartenenti ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano,  della
Marina militare e dell'Aeronautica  militare  nonche'  da  funzionari
civili, designati dal Direttore centrale dell'Ufficio centrale per le
ispezioni amministrative. Per l'Arma  dei  carabinieri  le  ispezioni
ordinarie  dirette  sono  effettuate  da   ufficiali   del   comparto
amministrativo  e  da  funzionari  civili,  designati  dal  Direttore
centrale dell'Ufficio centrale per le  ispezioni  amministrative;  le
ispezioni  ordinarie  decentrate,  sono  svolte  dalle  direzioni  di
amministrazione presso gli organismi  amministrativamente  dipendenti
ed  eseguite  dal  medesimo  personale.  Per  lo  svolgimento   delle
attivita' ispettive, puo' essere impiegato anche  personale  militare
appositamente richiamato in servizio dalla posizione di ausiliaria  o
di aspettativa per riduzione dei quadri.