Art. 539 Oggetto delle ispezioni amministrative e contabili 1. Le ispezioni amministrative e contabili sono effettuate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sono volte ad accertare la legittimita', la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa. 2. Nelle ispezioni amministrative l'ispettore effettua i seguenti controlli: a) verifica di cassa; b) verifica degli atti amministrativi e delle contabilita' relative alla gestione finanziaria, con ispezione anche della regolarita' degli atti relativi alle provviste e alle vendite in economia; c) accertamento dell'esattezza dei dati relativi alla forza, confrontati con i corrispondenti documenti amministrativi; d) verifica degli atti amministrativi e delle contabilita' relative alla gestione patrimoniale, con ispezione anche delle cautele assunte per la buona conservazione dei materiali nonche' per la regolare tenuta degli inventari. 3. Le ispezioni contabili hanno per oggetto i seguenti controlli: a) l'accertamento della regolarita' della tenuta dei registri e dei documenti contabili, nonche' della regolarita' e tempestivita' nella resa dei conti; b) la verifica della consistenza delle casse e dei materiali, limitatamente alla parte contabile; c) l'accertamento della regolarita' delle anticipazioni.
Note all'art. 539: - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.