Art. 539 
 
         Oggetto delle ispezioni amministrative e contabili 
 
1. Le ispezioni amministrative e contabili sono effettuate secondo le
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  e
sono  volte  ad  accertare  la  legittimita',  la  regolarita'  e  la
correttezza dell'azione amministrativa. 
2. Nelle ispezioni amministrative  l'ispettore  effettua  i  seguenti
controlli: 
a) verifica di cassa; 
b) verifica degli atti amministrativi e delle  contabilita'  relative
alla gestione finanziaria,  con  ispezione  anche  della  regolarita'
degli atti relativi alle provviste e alle vendite in economia; 
c)  accertamento  dell'esattezza  dei  dati  relativi   alla   forza,
confrontati con i corrispondenti documenti amministrativi; 
d) verifica degli atti amministrativi e delle  contabilita'  relative
alla gestione patrimoniale, con ispezione anche delle cautele assunte
per la buona conservazione dei  materiali  nonche'  per  la  regolare
tenuta degli inventari. 
3. Le ispezioni contabili hanno per oggetto i seguenti controlli: 
a) l'accertamento della regolarita' della tenuta dei registri  e  dei
documenti contabili, nonche' della regolarita' e tempestivita'  nella
resa dei conti; 
b) la  verifica  della  consistenza  delle  casse  e  dei  materiali,
limitatamente alla parte contabile; 
c) l'accertamento della regolarita' delle anticipazioni. 
 
 
          Note all'art. 539: 
          - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e
          potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio  e
          valutazione dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati
          dell'attivita' svolta dalle  amministrazioni  pubbliche,  a
          norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,  n.  59)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.