Art. 540 
 
                      Relazione sull'ispezione 
 
1. L'ispettore redige una relazione sull'ispezione  effettuata  e  la
invia, per i successivi  adempimenti,  all'Ufficio  centrale  per  le
ispezioni amministrative che provvede a farla  pervenire  allo  Stato
maggiore della difesa, al Segretariato generale  della  difesa,  agli
Stati maggiori di Forza armata o al Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri  per  gli  organismi  dipendenti,  munita  di   eventuali
osservazioni e proposte. 
2. Se nel corso dell'ispezione emergono fatti dannosi che  comportano
responsabilita'   amministrativo-contabile,   l'ispettore   ne    da'
immediata comunicazione  ai  competenti  organi  dell'amministrazione
centrale, nonche' agli Stati maggiori, al Segretariato generale della
difesa,  al  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  per  gli
organismi dipendenti, per gli eventuali adempimenti ai sensi del capo
III,  allegando  circostanziata  relazione  sui  fatti  rilevati.  La
comunicazione  e'  effettuata   dall'ispettore   anche   se   ritiene
necessario   acquisire   ulteriori   elementi   per   accertare    la
responsabilita' degli agenti, fatta salva l'osservanza  del  disposto
dell'articolo 12 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1972, n. 748. 
3. Il Ministero della difesa, per particolari esigenze, puo' chiedere
al Ministero dell'economia e delle finanze l'esecuzione, in  aggiunta
ai propri compiti istituzionali, di verifiche conoscitive generali  e
finalizzate di fenomeni gestionali. 
 
 
          Note all'art. 540: 
          - Il testo dell'articolo  12  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748  (Disciplina  delle
          funzioni dirigenziali nelle  Amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento  autonomo),  pubblicato  nellaGazzetta
          Ufficiale 11 dicembre 1972, n. 320, e' il seguente: 
          «Art.  12  (Attribuzioni  particolari  dei  dirigenti   con
          funzioni  ispettive).  -  1.  I  dirigenti   con   funzioni
          ispettive provvedono, secondo le direttive del Ministro,  o
          del competente direttore  generale,  alla  vigilanza  sugli
          uffici  dell'Amministrazione,  al  fine  di  accertarne  la
          regolarita'  amministrativa  e  contabile  ed  il  corretto
          svolgimento  dell'azione  amministrativa;   verificano   la
          razionale   organizzazione    dei    servizi,    l'adeguata
          utilizzazione  del   personale   e   l'andamento   generale
          dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e  dei
          suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o  dalle
          organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e
          orientamento  nei  confronti  del  personale  degli  uffici
          sottoposti a visita ispettiva  al  fine  di  conseguire  un
          migliore coordinamento ed  il  perfezionamento  dell'azione
          amministrativa; riferiscono sull'esito  delle  ispezioni  o
          inchieste loro affidate all'organo dal quale  dipendono  ed
          eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte
          le  irregolarita'  accertate  e  formulando  proposte   sui
          provvedimenti da adottare; in caso di  urgenza  adottano  i
          provvedimenti  necessari,  consentiti  dalla   legge,   per
          eliminare gli inconvenienti rilevati. 
          2. Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo,  e,  ove
          occorra, alla direzione generale  competente  per  materia,
          copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle
          disfunzioni  dovute  a  non  razionale  organizzazione  dei
          servizi   o   a   inadeguate    procedure    amministrative
          eventualmente riscontrate. 
          3. Riferiscono direttamente al capo del  personale,  per  i
          provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono  dar
          luogo a procedimento disciplinare. 
          4. Il disposto di cui all'art. 20, comma secondo, del testo
          unico approvato condecreto del Presidente della  Repubblica
          10 gennaio 1957, numero 3, si applica a tutti  i  dirigenti
          che svolgono funzioni ispettive. 
          5. I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio  o
          a  causa  di  tali  loro  funzioni  accertano   fatti   che
          presentano caratteri di reato per la  cui  punibilita'  non
          sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a  farne
          rapporto    direttamente    alla    competente    autorita'
          giudiziaria, ai  sensi  dell'art.  2  codice  di  procedura
          penale. Il rapporto stesso deve essere inviato per  notizia
          all'organo dal quale gli ispettori dipendono  ed  a  quello
          che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta. 
          6. Nel caso di ispezioni in cui siano accertati  fatti  che
          possano  interessare  altri  Ministeri  o   dar   luogo   a
          responsabilita' a carico di personale da questi dipendenti,
          la  relazione  ispettiva  dev'essere  comunicata  anche  al
          Ministro interessato. 
          7. Restano ferme le speciali  disposizioni  che  concernono
          particolari  controlli  ispettivi  da   parte   di   organi
          dell'Amministrazione dello Stato nei confronti  di  enti  e
          privati. 
          8. Gli ispettori sono solidalmente responsabili  dei  danni
          derivanti  da  eventuali  irregolarita'  dagli  stessi  non
          rilevate in sede d'ispezione, salvo che tali  irregolarita'
          non siano state commesse anteriormente a precedente  visita
          ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la
          responsabilita' si estende solo se  gli  ispettori  abbiano
          ricevuto specifico incarico scritto di indagare  anche  sui
          fatti anteriori o abbiano omesso di  informare  gli  organi
          competenti delle irregolarita'  delle  quali  siano  venuti
          comunque a conoscenza».