Art. 300. (Personale di segreteria, vigilanza e di servizio) Restano salvi i posti di ruolo del personale tecnico e ausiliario delle universita' ed istituti di istruzione superiore; i posti di ruolo relativi al personale di segreteria, di vigilanza e di servizio previsti dalle tabelle organiche degli istituti e scuole d'arte; i posti del personale di vigilanza e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione tecnica; i posti di segretario economo, segretario e bidello custode degli istituti statali per sordomuti, della scuola magistrale di metodo per educatori dei ciechi e delle scuole professionali per ciechi; nonche' quelli del restante personale non insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado.