Art. 300.
         (Personale di segreteria, vigilanza e di servizio)

  Restano  salvi  i posti di ruolo del personale tecnico e ausiliario
delle  universita'  ed  istituti  di istruzione superiore; i posti di
ruolo relativi al personale di segreteria, di vigilanza e di servizio
previsti  dalle  tabelle  organiche degli istituti e scuole d'arte; i
posti del personale di vigilanza e ausiliario degli istituti e scuole
di  istruzione  tecnica;  i posti di segretario economo, segretario e
bidello  custode  degli  istituti statali per sordomuti, della scuola
magistrale  di  metodo  per  educatori  dei  ciechi  e  delle  scuole
professionali  per  ciechi; nonche' quelli del restante personale non
insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado.