Art. 147. Prima della cessazione definitiva dei lavori in una miniera sotterranea, il direttore deve attuare le misure di sicurezza prescritte dall'ingegnere capo e chiudere stabilmente le aperture dei pozzi e delle gallerie. La chiusura degli imbocchi di una cava sotterranea prima dell'abbandono e' eseguita dall'imprenditore e, in caso di inosservanza e su invito del Distretto minerario, dal proprietario, salvo il diritto di rivalsa.