Art. 147. 
 
  Prima  della  cessazione  definitiva  dei  lavori  in  una  miniera
sotterranea,  il  direttore  deve  attuare  le  misure  di  sicurezza
prescritte dall'ingegnere capo e chiudere stabilmente le aperture dei
pozzi e delle gallerie. 
  La  chiusura  degli  imbocchi  di  una   cava   sotterranea   prima
dell'abbandono  e'  eseguita  dall'imprenditore   e,   in   caso   di
inosservanza e su invito del Distretto minerario,  dal  proprietario,
salvo il diritto di rivalsa.