Art. 348. Scuole sussidiate 1. Sono scuole sussidiate quelle aperte da privati, da enti o associazioni, con l'autorizzazione del provveditore agli studi, nelle localita' dove non esiste alcun'altra scuola statale o parificata. 2. Le scuole di cui al comma 1 sono mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato, corrisposto in forma di premio ai docenti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 e successive modificazioni. 3. I premi sono concessi per un numero massimo complessivo di 14 alunni per ogni anno scolastico. 4. I premi sono concessi anche se il docente non sia fornito del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare. 5. Le condizioni e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e le modalita' di svolgimento degli esami degli alunni delle scuole sussidiate sono stabilite con regolamento governativo.