Art. 349. 
                     Scuole private autorizzate 
 
  1. Sono scuole private quelle autorizzate  ai  sensi  dell'articolo
350  e  gestite  da  cittadini  forniti  del  diploma  di   maturita'
magistrale, classica o tecnica e degli altri  titoli  comprovanti  la
capacita' legale e la moralita'. 
  2. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria  sull'
equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per  quanto  attiene  l'
apertura e la gestione delle scuole private  e  l'esercizio  in  esse
dell'insegnamento, dei cittadini ed enti  degli  Stati  membri  dell'
Unione Europea.