(Regolamento-art. 648)
 
                              Art. 648. 
 
 
  I residui passivi della parte ordinaria del bilancio risultanti  al
30 giugno 1924 e riferibili ad esercizio finanziario non anteriore  a
quello 1919-20, possono essere conservati fino a tutto il 1924-25. 
 
  Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sara' applicata  a
tutti i residui passivi di parte  ordinaria  relativi  agli  esercizi
finanziari 1922-23 e retro la disposizione di cui  al  secondo  comma
dell'art. 36 della legge.