Art. 649 Le disposizioni del presente regolamento relative alla diretta imputazione al bilancio dei pagamenti di debito pubblico hanno effetto dal 1° luglio 1924 e dalla stessa data e' abolito il conto corrente dell'amministrazione del debito pubblico con la tesoreria centrale del Regno di cui al regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298. I fondi esistenti nel conto corrente suddetto, dopo avvenuto il rimborso dei pagamenti effettuati a tutto il 30 giugno 1924 saranno versati al bilancio dell'entrata, in conto residui, ed in corrispondenza saranno aumentati i residui inscritti ai capitoli della spesa del ministero delle finanze istituiti per i pagamenti di debito pubblico. Nulla e' innovato per quanto concerne la emissione di mandati, buoni ed ordini di pagamento, da effettuarsi in conformita' al regolamento sull'amministrazione del debito pubblico.