(Regolamento-art. 650)
 
                              Art. 650. 
 
 
  Le contabilita' speciali esistenti presso le sezioni  di  tesoreria
al 30 giugno 1925, alle quali  si  applichi  il  divieto  di  cui  al
secondo comma dell'art.  585  del  presente  regolamento,  rimarranno
aperte,  per  quanto  riguarda  le  operazioni  relative   ai   fondi
provenienti dal bilancio dello Stato, unicamente per la  liquidazione
delle gestioni riguardanti gli esercizi 1924-25 e precedenti. 
 
                Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: 
 
                     Il Ministro per le finanze 
                            De' Stefani.