(Codice della navigazione-art. 692)
                              Art. 692. 
                   (Beni del demanio aeronautico). 
 
  Fanno parte del demanio aeronautico: 
  a) gli aerodromi militari e gli aerodromi  civili  istituiti  dallo
Stato; 
  b) ogni costruzione o impianto statale destinato al servizio  della
navigazione aerea.