Art. 693.
(Opere di pubblico interesse).
Sono ad ogni effetto di pubblico interesse le opere che, con
decreto del ministro per l'aeronautica, siano dichiarate necessarie
all'istituzione e all'ampliamento da parte dello Stato di aerodromi e
di altri impianti aeronautici da destinarsi a servizi statali o al
traffico aereo civile.