(Codice della navigazione-art. 693)
                              Art. 693. 
                   (Opere di pubblico interesse). 
 
  Sono ad ogni effetto  di  pubblico  interesse  le  opere  che,  con
decreto del ministro per l'aeronautica, siano  dichiarate  necessarie
all'istituzione e all'ampliamento da parte dello Stato di aerodromi e
di altri impianti aeronautici da destinarsi a servizi  statali  o  al
traffico aereo civile.