(Codice della navigazione-art. 694)
                              Art. 694. 
           (Concessione di suolo negli aerodromi statali). 
 
  Il ministro per l'aeronautica, di concerto con il ministro  per  le
finanze, puo', compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, dare
in concessione a privati, per un periodo non superiore a venti  anni,
parti di suolo degli aerodromi statali, per costruirvi aviorimesse  o
altri edifici o impianti da adibirsi a  fini  attinenti  al  traffico
aereo. 
 
  Per la  costruzione  e  l'esercizio  di  depositi  di  materiali  o
sostanze che presentano il pericolo d'incendio  o  di  esplosione  si
osservano le norme stabilite dal regolamento.