Art. 694.
(Concessione di suolo negli aerodromi statali).
Il ministro per l'aeronautica, di concerto con il ministro per le
finanze, puo', compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, dare
in concessione a privati, per un periodo non superiore a venti anni,
parti di suolo degli aerodromi statali, per costruirvi aviorimesse o
altri edifici o impianti da adibirsi a fini attinenti al traffico
aereo.
Per la costruzione e l'esercizio di depositi di materiali o
sostanze che presentano il pericolo d'incendio o di esplosione si
osservano le norme stabilite dal regolamento.