(Codice della navigazione-art. 697)
                              Art. 697. 
                     (Revoca delle concessioni). 
 
  Le concessioni di cui all'articolo 694 possono essere revocate  per
specifici motivi inerenti al pubblico uso dell'aerodromo o per  altre
ragioni di pubblico interesse: le concessioni di cui all'articolo 695
sono  revocabili  a   giudizio   discrezionale   dell'amministrazione
aeronautica. 
 
  La revoca non  da'  diritto  ad  indennizzo.  Nel  caso  di  revoca
parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del  canone,  salva  la
facolta' prevista dal primo comma dell'articolo 44. 
 
  Nelle concessioni che hanno  dato  luogo  a  costruzioni  di  opere
stabili, salvo che non sia diversamente stabilito,  l'amministrazione
aeronautica e' tenuta a corrispondere un indennizzo  ai  sensi  degli
ultimi due comma dell'articolo 42.