Art. 697.
(Revoca delle concessioni).
Le concessioni di cui all'articolo 694 possono essere revocate per
specifici motivi inerenti al pubblico uso dell'aerodromo o per altre
ragioni di pubblico interesse: le concessioni di cui all'articolo 695
sono revocabili a giudizio discrezionale dell'amministrazione
aeronautica.
La revoca non da' diritto ad indennizzo. Nel caso di revoca
parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la
facolta' prevista dal primo comma dell'articolo 44.
Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere
stabili, salvo che non sia diversamente stabilito, l'amministrazione
aeronautica e' tenuta a corrispondere un indennizzo ai sensi degli
ultimi due comma dell'articolo 42.